Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), ha accolto il ricorso presentato dal Comune di San Gregorio Magno, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Armenante, contro la Regione Campania, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comune di Buccino, l’Istituto Comprensivo I C Buccino e l’Istituto Comprensivo IC San Gregorio Magno, contro la decisione di accorpare l’istituto comprensivo di San Gregorio a quello di Buccino. Il Comune di San Gregorio Magno ha impugnato la delibera della Giunta regionale della Campania n. 816 del 29 dicembre 2023, che prevede l’accorpamento dell’Istituto comprensivo “San Gregorio Magno” all’Istituto comprensivo “Buccino”.

Il Comune ha sostenuto nel ricorso che l’Istituto comprensivo “San Gregorio Magno”, essendo ubicato in un comune montano e con 430 iscritti, avrebbe dovuto beneficiare di una deroga prevista nel “dimensionamento scolastico” per mantenere la propria autonomia. Il Tribunale ha ritenuto fondato il ricorso, in quanto la decisione della Regione Campania non fornisce una giustificazione sufficiente per l’accorpamento dei due istituti, specialmente considerando la situazione particolare dell’Istituto comprensivo “San Gregorio Magno” ubicato in un comune montano. Si evidenzia che la normativa prevede deroghe specifiche per i comuni montani nel dimensionamento della rete scolastica.
Pertanto, il Tar ha accolto il ricorso, annullando la delibera impugnata e condannando la Regione Campania a rimborsare le spese legali al Comune di San Gregorio Magno. Le altre spese processuali sono compensate tra le parti.