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lunedì, 2 Novembre, 2026
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Bonus Gas in Basilicata: scadenze, conguagli e modalità di adesione

Il disciplinare per l’erogazione del bonus gas con condizioni standardizzate, approvato dalla Giunta regionale della Basilicata, prevede tariffe uguali per tutti i beneficiari riguardo alla componente “materia prima gas”. Non è necessario fare alcuna domanda. La società di vendita del gas invierà al cittadino una comunicazione che certifica la sua adesione alla misura introdotta dalla Regione e lo guiderà nella procedura di “switch”. Chi è già titolare del contributo avrà tempo fino al 31 maggio 2025 per formalizzare l’accordo con le società di vendita aderenti al protocollo. A partire da giugno 2025, coloro che non avranno aderito alle condizioni del disciplinare non potranno usufruire del bonus. Come previsto dalla legge regionale 28/2022, restano invariati i criteri di cumulabilità con altri bonus sociali statali.

L’adesione al disciplinare non richiede il reinvio dell’autocertificazione ad Apibas (gestore della misura). Una nuova autocertificazione sarà necessaria solo se il beneficiario dovrà cambiare società di vendita, qualora quella attuale non aderisse al disciplinare. Se il cittadino non riceve comunicazioni dalla società di vendita, potrà consultare il sito di Apibas, che pubblicherà a breve l’elenco delle aziende aderenti.

Le società di vendita devono comunicare l’adesione al disciplinare entro il 31 maggio 2025. Chi non ha mai richiesto il bonus gas potrà presentare l’autocertificazione ad Apibas fino al 31 dicembre 2025, stipulando un contratto con una società aderente al disciplinare.

Il contributo sarà direttamente applicato in bolletta. Le società di vendita indicheranno chiaramente nella bolletta di sintesi la voce separata con la dicitura: “Contributo gas Regione Basilicata legge regionale n. 28/2022”. L’importo sarà calcolato in base ai consumi effettivi e al prezzo medio del gas del mercato di riferimento. Per l’anno termico 2024-2025, il contributo sarà erogato senza obblighi di riduzione dei consumi, mentre a partire dal 2025-2026 i beneficiari dovranno ridurre i consumi di almeno il 5% rispetto all’anno precedente, in linea con gli obiettivi della legge regionale e delle normative in materia di risparmio energetico.

Per i conguagli “a debito clienti” relativi all’anno termico 2022-2023 (nei casi in cui il contributo è stato erogato sulla base di un consumo stimato superiore al consumo effettivo), le società di vendita dovranno richiedere il pagamento entro il 31 agosto 2025. Se ci sono importi da restituire, i clienti potranno richiedere una dilazione in 10 rate senza interessi. Le società si occuperanno di comunicare la procedura agli utenti e di predisporre le bollette con i conguagli “spalmati” sulle dieci rate. Chi non provvederà al pagamento non potrà accedere al bonus gas.

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