Lo smaltimento dei rifiuti stoccati nella sede della Sra sarà un braccio di ferro tra l’azienda, il Comune di Polla e la società che ha dato in affitto il suolo. Si tratta dei rifiuti presenti nella zona industriale di Polla nell’area usata dall’azienda coinvolta nell’inchiesta del traffico di immondizia con la Tunisia. La Sra è in via di fallimento. Sono tonnellate di monezza indifferenziata raccolta dalla Sra in una ventina di comuni tra il Cilento e il Vallo di Diano e bloccate da oltre un anno dopo l’inchiesta, anche se non sono legati a quel traffico. La Regione Campania alcuni mesi fa ha intimato il Comune di provvedere allo smaltimento, e l’amministrazione aveva provveduto a mettere in atto alcune azioni per “spingere” il custode della Sra o la Visama – la società locatrice – a “liberarsi” dei rifiuti. Tuttavia la Visama, tutelata dall’avvocato Marcello Fortunato, ha fatto ricorso al Tar e il tribunale amministrativo ha fatto emergere che la società “non è responsabile della gestione dei rifiuti abbandonati”. Il Tar ha, difatti, annullato l’ordinanza del Comune di Polla che imponeva al commissario giudiziale della Sviluppo Risorse Ambientali (SRA) di provvedere alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati in un’area industriale. La sentenza è stata pronunciata il 14 gennaio 2025 e ha chiarito i limiti delle responsabilità attribuibili a tale figura. L’ordinanza del 14 ottobre 2024, obbligava Sra, la Visama S.r.l. (proprietaria dell’immobile) e il commissario a intervenire nell’area. Tuttavia, il ricorrente ha impugnato il provvedimento sostenendo di non avere alcuna competenza gestionale in quanto commissario giudiziale del concordato preventivo della Sra e ha sottolineato che il proprio ruolo non è assimilabile a quello di un curatore fallimentare, come “erroneamente” interpretato dall’amministrazione comunale. La Corte ha accolto il ricorso, evidenziando come il commissario giudiziale, non rivestisse il ruolo di amministratore dei beni della società, compito che resta in capo al debitore durante la procedura di concordato preventivo. Inoltre, la sentenza ha sottolineato che il commissario vigila sull’attività del debitore e assiste nella negoziazione del piano, ma non ha poteri gestionali o dispositivi sui beni della società. Il Tar ha, quindi, dichiarato illegittima l’ordinanza del Comune nella parte in cui attribuiva al commissario giudiziale gli obblighi di gestione dei rifiuti, condannando l’amministrazione comunale al pagamento di 800 euro di spese legali in favore del ricorrente. È stata invece riconosciuta la correttezza della posizione della Visama, che aveva chiarito la propria estraneità alla vicenda. Da alcuni giorni il sito nell’area industriale è nuovamente – così come nei giorni successivi agli arresti per la vicenda tunisina – piantonato dalle forze dell’ordine.















