Nei giorni scorsi, in seguito ad alcuni scontri avvenuti durante la partita Brescia- Salernitana del 27 maggio 2026, il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha emesso 2 D.A.SPO nei confronti di due tifosi granata. I provvedimenti, della durata di 1 anno e di 3 anni, sono scattati nei confronti di un 54enne residente a Parma e di un 35enne residente a Salerno già gravato da numerosi precedenti penali e/o di Polizia e condanne per reati di natura violenta. I fatti sono accaduti in occasione della partita di calcio che si è giocata presso lo Stadio Comunale “Mario Rigamonti” tra la Squadra locale e l’Unione Sportiva Salernitana 1919, valevole per il Campionato di Serie C.
Durante le fasi di afflusso del pubblico, il 54enne, visibilmente alterato ed infastidito dai controlli di Polizia, ha aggredito verbalmente e minacciato ripetutamente un Funzionario della Polizia di Stato, tentando di provocare una reazione delle Forze dell’Ordine in modo tale da poter poi scatenare disordini con il sostegno di altri suoi sodali presenti alla scena.

Il 35enne ultras salernitano, invece, al termine dell’incontro calcistico, ha colpito al volto un altro sostenitore della Salernitana mentre si trovava all’esterno dell’impianto sportivo. Dopo l’aggressione, nata a seguito di una violenta lite, il tifoso si è dileguato. Al termine delle attività investigative effettuate dalla D.I.G.O.S. della Questura di Brescia, portate avanti anche grazie alla visione delle immagini registrate dall’impianto di video-sorveglianza dello Stadio, è stato possibile indentificare l’autore del gesto. La vittima, dopo essere caduta a terra sbattendo la testa ed aver perso i sensi, è stata prontamente medicata sul posto dal personale sanitario e trasportata al Pronto Soccorso.
I DASPO emessi dal Questore sono validi per tutte le manifestazioni organizzate e gestite dalle Federazioni sportive facenti parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). I due non potranno accedere ai luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipino o assistano alle predette manifestazioni sportive, e più specificatamente i piazzali adibiti alle partenze, all’arrivo ed alla sosta dei veicoli per gli esodi organizzati dei tifosi, le strutture sportive, i dintorni e le vie limitrofe in occasione dei suddetti incontri sportivi. Il divieto è da intendersi esteso, in occasione di ogni incontro degli sport indicati, per un periodo temporale ricompreso tra 3 ore prima dell’inizio e 3 ore dopo il termine di ciascuna manifestazione sportiva, anche alle Stazioni ferroviarie, ai Caselli autostradali, agli Scali Aerei, agli Autogrill ed a tutti gli altri luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime, sempre per lo stesso periodo a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento; in caso di inottemperanza, il trasgressore verrà denunciato ai sensi della normativa vigente. Per luoghi interessati alla sosta, al transito al trasporto si intendono tutte le strade, vie e piazze limitrofe all’impianto sportivo, nel raggio di 500 metri dal perimetro esterno dello stesso. Per quanto riguarda le Stazioni ferroviarie, i Caselli autostradali, gli Scali Aerei, gli Autogrill e tutti gli altri luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono agli incontri sportivi, il divieto del Questore ha validità in relazione a tutti gli Impianti Sportivi italiani ed esteri.














